Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Sentenza del 27 novembre 2014 n. 25215che, interpretando il disposto dell'art. 366, co. 2, c.p.c., secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ha precisato che, ai fini della obbligatoria adozione della forma telematica di notificazione, non è idoneo a soddisfare il requisito dell'indicazione dell'indirizzo della posta elettronica certificata nel ricorso per cassazione il riferimento alla p.e.c. fatto nell'intestazione del ricorso medesimo ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.
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