Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania
Camera Amministrativa e Comunitaria della Campania

Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza del 28 maggio 2015 n. 2682
sull’ammissibilità della notificazione del ricorso a mezzo P.E.C., anche in mancanza di autorizzazione presidenziale ex art. 52, co. 2 c.p.a.
CDS_V_20150528_2682.pdf
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Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Sentenza del 27 novembre 2014 n. 25215
che, interpretando il disposto dell'art. 366, co. 2, c.p.c., secondo cui, se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma, ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione, ha precisato che, ai fini della obbligatoria adozione della forma telematica di notificazione, non è idoneo a soddisfare il requisito dell'indicazione dell'indirizzo della posta elettronica certificata nel ricorso per cassazione il riferimento alla p.e.c. fatto nell'intestazione del ricorso medesimo ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.
CassCiv_VI_20141127_25215.pdf
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Tribunale Ordinario di Milano, Quarta Sezione Civile, Ordinanza del 07.10.2014
che ha ritenuto rituale la costituzione in giudizio effettuata mediante comparsa di costituzione depositata solo in via telematica
TribMilano_Ord_20141007.pdf
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Tribunale Ordinario di Brescia - Sezione Lavoro, Ordinanza del 07.10.2014 n. 918
che ritiene ammissibile la costituzione in giudizio effettuata telematicamente
TribBrescia_Ord_20141007_918.pdf
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Tribunale Ordinario di Vercelli - Sezione Civile, Ordinanza del 04.08.2014
che ritiene ammissibile il deposito telematico di un atto processuale non previsto dall’art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (determinazione assunta in un procedimento avente ad oggetto il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.)
TribVercelli_Ord_20140804.pdf
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Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 2 luglio 2014 n. 15070
la quale ha statuito 1) che una volta ottenuta da parte dell’ufficio giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di P.E.C. al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria P.E.C., nel senso che se non la apre ne risente le conseguenze; 2) che dall’art. 136, secondo e terzo comma, c.p.c., si evince che può ricorrersi alle forme di trasmissione delle comunicazioni di cancelleria a mezzo fax o tramite ufficiale giudiziario soltanto quando non è possibile procedere a mezzo P.E.C.
CassCiv_SezLavoro_20140702_15070.pdf
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