Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza del 12 dicembre 2013 n. 27846la quale ha affermato che, a norma dell'art. 39, primo comma, c.p.c., qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado,
penda davanti al giudice dell'impugnazione
CassCiv_SU_20131212_27846.pdf Documento Adobe Acrobat [788.9 KB]